E’ necessario timbrare il cartellino anche per allontanarsi temporaneamente dal posto di lavoro.
Con l’ordinanza n. 569 del 11.01.2023, la Cassazione afferma che in caso di allontanamento dal posto di lavoro non accompagnato dalla relativa timbratura, spetta al pubblico dipendente dimostrare la legittimità di tale condotta in quanto dettata da ragioni di servizio.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, vigile urbano, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per omessa timbratura del cartellino.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo infondata la tesi del ricorrente secondo cui le attività da svolgere all’esterno del Comando di Polizia Municipale non richiedevano una specifica timbratura in entrata ed uscita ove svolte durante l’orario di lavoro.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata, non solo il caso dell’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.
Secondo i Giudici di legittimità, in tali casi, l’illecito disciplinare è costituito dalla mancata attestazione di uscita e di rientro del dipendente, volta a nascondere, in maniera fraudolenta, l’allontanamento indebito del lavoratore nel periodo intermedio tra la timbratura iniziale e quella finale.
Per la sentenza, detta mancanza, una volta verificata, comporta che l’onere di provare la presenza in ufficio o la legittimità dell’allontanamento sia posto a carico del lavoratore.
Non ritenendo assolto questo onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del recesso.