RINNOVO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI ENTRO IL 31 GENNAIO.

La polizza assicurativa INAIL per infortunio domestico, dalla legge n. 493 del 1999, è obbligatoria per tutti coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. Sono obbligati all’iscrizione donne e uomini tra i 18 e i 67 anni.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 è possibile:
rinnovare la polizza online utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto;
iscriversi per la prima volta inoltrando la domanda tramite il sito INAIL a cui accedere tramite le proprie credenziali di identità digitale.

Tipologie di credenziali di identità digitale.

  • Credenziali Spid.
  • Carta nazionale dei servizi (Cns).
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL per l’assicurazione.

  1. domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che costituisce l’unica modalità per iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa.
  2. domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento del premio.
  3. richiesta di cancellazione dall’assicurazione.È possibile, inoltre, visualizzare sia la situazione assicurativa con i pagamenti effettuati, sia l’avviso di pagamento per il rinnovo dell’assicurazione.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE.

Il pagamento del premio assicurativo è pari a 24 euro annui.

Per la prima iscrizione, dopo avere inviato la domanda di iscrizione online, il servizio trasmetterà in automatico, assieme alla ricevuta di iscrizione, l’avviso di pagamento PagoPA all’indirizzo e-mail dell’utente.

Per il rinnovo, il pagamento va effettuato utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto e reso disponibile anche sui servizi telematici. Una volta ricevuto l’avviso PagoPa che contiene il codice IUV è possibile pagare on-line:

  • sul sito dell’Inail tramite il link PagoPa;
  • sul sito di Poste Italiane;
  • sul sito della propria banca;
  • su altri canali di pagamento previsti.

A COSA HANNO DIRITTO GLI ASSICURATI.

Se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% si ha diritto ad una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 1.454,08).

In presenza di determinate gravi menomazioni si ha diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), pari ad euro 585,51. Si ha diritto, comunque, a una prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro se l’inabilità permanente accertata è tra il 6% e il 15%. Nella tutela assicurativa è compreso l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché un assegno una tantum pari a 10.742,26 euro.

Per approfondire: https://lnkd.in/du5_phug

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