Lavoratori somministrati: comunicazione entro il 31 gennaio.
Le aziende che nel 2022 hanno adoperato lavoratori somministrati sono obbligate ad inviare un’apposita comunicazione entro il prossimo 31 gennaio. Qualora l’impresa non provveda all’assolvimento dell’obbligo è prevista una sanzione amministrativa che va dai 250 euro ai 1.250.
Sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda. Qualora l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto nulla, è consigliabile sollecitare l’invio dell’informativa.
Come deve essere effettuato l’invio?
L’invio potrà avvenire tramite:
– consegna a mano;
– raccomandata con ricevuta di ritorno;
– posta elettronica certificata (PEC).
La comunicazione va inviata alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Cosa bisogna comunicare?
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
– il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2022 (1° gennaio – 31 dicembre);
– la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
– il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
Ci sono altri obblighi di comunicazione in capo all’azienda utilizzatrice e all’agenzia di somministrazione.
Somministratore.
– Informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
– Comunicare per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.
Utilizzatore.
– Comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
– Comunicare ai lavoratori somministrati i posti vacanti presso l’utilizzatore.
– Comunicazione scritta al somministratore ed al lavoratore nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto. Ove non provveda, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.