In accordo con la Commissione Europea, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha prorogato al 31 dicembre 2023 la misura Decontribuzione sud.
Si tratta della possibilità di accedere ad uno sgravio contributivo del 30% per le aziende del Sud Italia sui contributi previdenziali da versare all’Inps. La misura è valida per tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere o da avviare nel 2023. Sono escluse le imprese dei settori finanziario e agricolo ed i datori di lavoro domestico.
Punta a contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico.
I massimali previsti sono di 300.000 € per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e di due milioni di euro per tutte le altre imprese.
È previsto un rinnovo dell’esonero fino al 2029 da concordare con l’unione europea.
Come funziona?
Ai datori di lavoro privati è riconosciuta un’agevolazione le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni (sono esclusi dal calcolo della contribuzione i premi e contributi dovuti all’Inail):
– sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
– per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
– per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Questo esonero non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore/lavoratrice.
Come si richiede.
I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps:
– Circolare Inps 22 Febbraio 2021 n. 33
– Messaggio Inps del 31 marzo 2021, n. 1361
– Messaggio Inps del 26 gennaio 2022, n. 403.
L’esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2029), le istruzioni saranno fornite dopo l’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).