Fringe benefit: dati entro il 21 febbraio 2023

Fringe benefit: dati entro il 21 febbraio 2023. 

L’INPS nel messaggio n°263 del 16 gennaio 2023 ha riportato le istruzioni e le scadenze relative all’invio dei dati riguardanti gli importi di fringe benefit e stock option. Erogati ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il servizio nel 2022. I datori di lavoro dovranno inviare le informazioni entro il 21 febbraio 2023, per permettere la predisposizione della certificazione unica del personale che ha cessato il servizio.

Nel caso di trasmissione tardiva dei dati, gli stessi non potranno essere utilizzati per il conguaglio di fine anno, in quanto la scadenza è fissata al 28 febbraio 2023.

Come inviare i dati.

Nel documento di prassi dell’INPS viene chiarita la procedura per l’invio dei dati in questione.

Dovrà essere utilizzato il servizio “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto.

I soggetti dovranno seguire il percorso indicato nell’elenco:

  • Prestazioni e servizi;
  • Prestazioni;
  • Accesso ai servizi per aziende e consulenti.

Nella parte sinistra della schermata è presente un menù che contiene un collegamento diretto. In questo caso si dovrà cliccare su “Comunicazione Benefit Aziendali.”

Dopo aver cliccato si potrà scegliere tra le seguenti voci:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei;
  • dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.
I limiti per l’anno d’imposta 2022.

L’INPS ricapitola le principali modifiche alla normativa per l’anno d’imposta 2022.

L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ovvero il decreto Aiuti quater, ha modificato l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il precedente decreto decreto Aiuti bis.

Le modifiche hanno innalzato, soltanto per l’anno d’imposta 2022, il limite delle somme a 3.000 euro. Entro la soglia indicata gli importi per i lavoratori dipendenti non sono “tassati”.

Si deve tenere presente, tuttavia, che devono fare riferimento al nuovo tetto solo le somme che sono percepite entro il 12 gennaio 2023, sulla base del principio di cassa allargato ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Sulla base del principio di onnicomprensività devono essere assoggettati a tassazione tutti gli importi che il dipendente riceve nell’ambito del rapporto di lavoro, ad eccezione di alcune integrazioni alla retribuzione, quali appunto gli importi erogati a titolo di fringe benefit e stock option.

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