Quote lavoratori stranieri

Sono state fissate sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Quali sono le quote?

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Cosa devono fare i datori di lavoro?

Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, deve verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori sul territorio disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si intende assumere un lavoratore che si trova all’estero. Per farlo bisogna inviare una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

Alla richiesta di nulla osta si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero. Altra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

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