Il Sistema della Bilateralità
SINAB promuove l’adesione al Sistema della Bilateralità come strumento di crescita e opportunità per le aziende.
L’adesione si concretizza attraverso la contribuzione agli Enti Bilaterali tramite appositi Codici di Contribuzione, assegnati tramite una Convenzione dall’INPS, agli Enti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
SINAB è Parte Sociale costituente dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf. riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e convenzionato con l’INPS, con Codice di Contribuzione “EBCD“.
Gli Enti Bilaterali
Gli Enti Bilaterali sono Enti Privati senza scopo di lucro costituiti in maniera paritetica dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, in attuazione di un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che li richiami.
La definizione di Ente Bilaterale è contenuta all’interno dell’art.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo alla “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”:
“Enti bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Gli Enti Bilaterali costituiscono un “sottosistema” del sistema delle relazioni industriali e sono sedi stabili e specializzate di confronto tra le parti volte a favorire una maggior collaborazione in ambiti tematici legati alla retribuzione (ferie, gratifiche) ed al welfare (sostegno al reddito, sanità, formazione).
Tratto distintivo rispetto alle normali associazioni riconosciute è la regola della pariteticità, “che costituisce la proiezione sul piano gestionale della caratteristica principale della contrattazione collettiva” da cui traggono origine. Tale regola vale sia ai fini della composizione dell’ente sia per la gestione e la presa di decisioni, dovendo queste per lo più essere assunte con il consenso di entrambe le parti sociali rappresentate (nel campo della salute e sicurezza del lavoro la pariteticità è esplicitata fin dalla denominazione; gli “Organismi Paritetici”, ex art. 2, comma 1, lett. ee), d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rappresentano infatti l’istanza specialistica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, del più ampio genus degli Enti Bilaterali, con competenza generale in materia di mercato del lavoro).
Un Ente Bilaterale ha il compito di favorire i rapporti tra Sindacati dei Lavoratori e Datori di Lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori. Infatti, per loro stessa natura gli Enti Bilaterali si fondano sul principio della collaborazione.
Nello specifico, un Ente Bilaterale si pone a metà tra gli interessi dei Sindacati dei lavoratori e quelli dei Datori di Lavoro, al fine di migliorare le relazioni e la collaborazione su alcuni temi molto importanti:
- Retribuzione
- Ferie
- Gratifiche
- Welfare
- Sanità e previdenza integrativa
- Sostegno al reddito
- Formazione
- Sicurezza sul lavoro
- Contrattazione
In quanto soggetto terzo, non può intervenire per ciò che concerne funzioni di carattere ispettivo e di controllo.
Il Sistema della Bilateralità
Il Sistema della Bilateralità rappresenta un’esperienza consolidata delle relazioni sindacali in Italia. Gli Enti Bilaterali, il cui ruolo è riconosciuto dal Legislatore, traggono la loro origine dalla Contrattazione Collettiva, che ne rappresenta la fonte primaria di regolazione e di indirizzo. La Bilateralità si configura peraltro come importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare quella società democratica, fondata sull’apporto delle formazioni sociali espressione della società civile, riconosciuta dalla Carta Costituzionale.
Bilateralità e partecipazione rappresentano peraltro la soluzione più autorevole e credibile per superare ogni residua cultura antagonista nei rapporti di produzione e avviare, in un rinnovato clima di fiducia e collaborazione, una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro sui temi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale in un contesto destinato a sopportare frequenti cause di instabilità.
L’iniziativa delle organizzazioni sindacali nell’area del cosiddetto Welfare Aziendale vede crescere esperienze innovative a fronte della crescente domanda di servizi sociali, specie nel campo della previdenza complementare e della tutela sanitaria integrativa
Un’ampia serie di prestazioni è peraltro offerta proprio dal Sistema della Bilateralità, particolarmente sviluppato in alcuni settori (edilizia, commercio e turismo, agricoltura) e comparti (artigianato). Tale intervento, in taluni casi, sembra incontrare il favore dei lavoratori ben oltre il numero degli iscritti al Sindacato. Il riferimento è in particolare all’esperienza dei Fondi sanitari integrativi del settore terziario.
Esperienze interessanti di Welfare complementare si stanno peraltro sviluppando tramite la Contrattazione Collettiva di II Livello, dove si è intende tutelare il potere di acquisto dei dipendenti (riducendo il divario tra costo aziendale ed importo netto percepito) attraverso un innovativo sistema di incentivazione, collegato ad indicatori di qualità della produzione, basato su benefici non monetari per i lavoratori e le loro famiglie (convenzioni con centri di medicina preventiva e diagnostica; cure odontoiatriche, pediatriche e specialistiche; aiuti per l’uso dei mezzi di trasporto; interventi per l’istruzione scolastica, borse di studio e orientamento professionale; assistenza sociale di sostegno per famiglie con problemi di portatori di handicap, di tossicodipendenze, di anziani da assistere).
Perché Aderire
Con la Circolare n° 43 del 2010 il Ministro del Lavoro Sacconi ha chiarito in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli Enti Bilaterali, sottolineando che i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un Sistema della Bilateralità volto a forme tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell’ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongono l’obbligatorietà non della iscrizione all’Ente Bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al Sistema Bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli Enti Bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’Ente Bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al Sistema Bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal Sistema Bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Le imprese non aderenti al Sistema degli Enti Bilaterali, in base l’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2009, applicativo dell’intesa 21 novembre 2008, dovranno corrispondere per ogni lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di € 25,00 lordi al mese. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
L’adesione al Sistema della Bilateralità consente alle Aziende di ottemperare agli obblighi contrattuali riducendo sensibilmente la spesa di € 25,00 lordi di cui sopra, e potendo contare di numerosi servizi da riversare sui prestatori di lavoro come Welfare Aziendale in relazione al contributo versato all’Ente.
Come Aderire
Il sistema per effettuare il versamento del contributo dovuto è quello di compilare i campi previsti dal modello mensile F24 utilizzando il codice di contribuzione dell’Ente.
Istruzioni per la compilazione del modello F24, sezione INPS:
− campo “causale contributo”: Codice Ente;
− campo “codice sede”: il codice della sede INPS territorialmente competente;
− campo “matricola INPS”: la matricola dell’azienda interessata;
− a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l’importo del contributo dovuto.
COMPILAZIONE UNIEMENS
All’interno di , , , valorizzare l’elemento inserendo nell’elemento in corrispondenza di il valore “Codice Ente” e in corrispondenza dell’elemento l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel modo F24 con il corrispondente codice.
L’elemento contiene l’attributo in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
PER QUALI DIPENDENTI ED AZIENDE VERSARE
Il numero di dipendenti sul quale applicare i versamenti è quello complessivo del personale in forza nel mese di riferimento. Rientrano anche i neo-assunti o i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese. I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, tranne che per i lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e per tutti quelli dichiarati con il modello
UNIEMENS (DM10).
Il versamento riguarda tutte le Aziende di qualsiasi settore, in considerazione del fatto che E.BI.N.CONF., E.BI.N.ART. ed E.LAV. sono Enti Bilaterali con specifica competenza per tutti i tipi di CCNL